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Esami di Stato 2025, domande per presidenti e commissari entro il 9 aprile

immagine esami

Con la Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025  il Ministero dell’Istruzione e Merito ha dettato le disposizioni per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, in attesa dell’emanazione della relativa Ordinanza Ministeriale.

La circolare definisce la formazione delle commissioni presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione: una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Come presidente, sono obbligati a presentare domanda i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, compresi quelli degli istituti onnicomprensivi e dei convitti. La domanda deve essere presentata tramite POLIS di istanze online , come per tutte le figure coinvolte.

Hanno, invece, facoltà di presentare domanda come presidente:

  • i dirigenti scolastici di scuola secondaria di primo grado;
  • i docenti con almeno dieci anni di servizio nella scuola secondaria di secondo grado;
  • i dirigenti scolastici in pensione da non più di tre anni;
  • i docenti part-time, che, se nominati, devono svolgere l’incarico a tempo pieno.

Possono produrre domanda anche:

  • i docenti teorico-pratici;
  • i docenti di sostegno con abilitazione per una classe di concorso secondaria, purché non seguano un alunno che sostiene l’esame;
  • i docenti che fruiscono dei benefici della legge 104, per i quali vale la facoltà, ma non l’obbligo.

Per i commissari esterni, la circolare prevede l’obbligatorietà della domanda per i docenti che:

  • non sono commissari interni né referenti del plico telematico;
  • insegnano discipline oggetto di nomina esterna, anche se in classi non terminali;
  • sono in servizio a tempo indeterminato o determinato con supplenze annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Hanno facoltà di presentare domanda come commissari:

  • i docenti in pensione da non più di tre anni;
  • i docenti che, nell’ultimo triennio, abbiano svolto almeno un anno di servizio nella scuola secondaria;
  • i docenti part-time, con obbligo di servizio a tempo pieno se nominati;
  • i docenti tecnico-pratici in insegnamento autonomo o in compresenza;
  • i docenti di sostegno non assegnati a studenti che sostengono l’esame;
  • i docenti che beneficiano della legge 104;
  • i docenti in posizione di semidistacco o semi-aspettativa sindacale.

I membri interni saranno individuati dai consigli di classe entro il 4 aprile. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo, tra l’altro, presenti i seguenti criteri:

  • quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidata a un commissario interno e viceversa;
  • i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni.
  • i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. È necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.
  • il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.
  • per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

La circolare ricorda che, secondo la vigente normativa, la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

 

 

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